ISCRIZIONE AL RUNTS – REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

RUNTS – REGISTRO UNICO TERZO SETTORE

Cos’è

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o  di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Dal 23 novembre: Ministero, Regioni e province autonome iniziano il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo, le operazioni di trasferimento si concluderanno entro il 21 febbraio 2022;

dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

Chi può iscriversi

Possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni  di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli  enti  filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS. Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

ISCRIZIONE  AL RUNTS – REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Premessa:

La  ProLoco/Associazione che intende procedere all’iscrizione al RUNTS deve:

  • Essere in possesso di e-mail PEC intestata alla PROLOCO/ASSOCIAZIONE

(l’ufficio RUNTS comunica solo tramite PEC)

  • Il Rappresentante legale deve essere in possesso di SPID2 o CIE (Carta Identità Elettronica)

Procedere all’adeguamento dello statuto alla normativa Dlgs. 117/2017 – con assemblea straordinaria soci entro il 31 maggio 2022.  Si consiglia di procedere alla modifica convocando l’assemblea nella data di approvazione del bilancio consuntivo 2021 suddividendo la sessione in due parti: la sessione straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto e la sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio.

Verbale assemblea straordinaria e nuovo statuto devono essere registrati all’Agenzia delle Entrate allegando Mod. 69 e Documento Identità del Rappresentane legale.

Statuto tipo e modello di convocazione possono essere richieste alla Segreteria regionale (segreteria@enteprolocopiemonte.it )

Documenti  e dati necessari per iscrizione al RUNTS:

  • ATTO COSTITUTIVO (nel caso di smarrimento Autocertificazione)
  • STATUTO originale
  • Verbale Assemblea modifica statuto Dlgs. 117/2017
  • STATUTO adeguato al Dlgs.117/2017
  • DOCUMENTO IDENTITA’ del Rappresentante legale
  • BILANCI0 APPROVAT0 ultimo anno o degli ultimi 2 anni  se si svolge attività da più anni e relativi verbali di approvazione
  • DATI COMPLETI dei componenti il Consiglio Direttivo
  • Numero dei soci

INFO:   segreteria@enteprolocopiemonte.it

Segreteria regionale:  cell.  371 3094278