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IL MINISTRO DELLA SALUTE
d’intesa con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in
particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie
animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” e, in particolare, l’articolo 70;
Visto il Regolamento delegato (UE)2020/687 che integra il Regolamento (UE)2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al
controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l’articolo 65 che stabilisce che al fine di
evitare la diffusione delle malattie di categoria A l’autorità competente può regolamentare l’attività
venatoria e le altre attività all’aperto;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della
Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e
infette stabilite dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e
selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21,
paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità
competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati e,
in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere
c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 4, punto 55) del regolamento
(UE) 2016/429, è l’Autorità centrale responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dei
controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie
animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione
del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato
alla Commissione europea per l’approvazione ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE)
2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in
popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
Preso atto che in data 7 gennaio 2021 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP)
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del
virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in
Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa,
e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente
una a circa 20 km dalla prima, nel comune di Fraconalto (AL) e l’altra nel comune di Isola del
Cantone (GE);
Considerato che la Peste suina africana è un malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini
domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429
“normativa in materia di sanità animale” come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE)
2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta
normalmente nell’Unione e che non appena individuata richiede l’adozione immediata di misure di
eradicazione;
Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione
animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo
significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con
possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di
suini vivi e dei relativi prodotti derivati all’interno dell’Unione e nell’export;
Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 è stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui
all’articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore
generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021;
Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto
ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla
base dei criteri di cui all’articolo 63 del Regolamento (UE)2020/687 nella quale, per contrastare la
diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato
(UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lett.
c) del medesimo Regolamento, nonché le misure di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
in particolare ha evidenziato la necessità di sospendere in tutta la zona indicata l’attività venatoria e
le altre attività all’aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l’alto rischio di ulteriore
diffusione, anche tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone,
veicoli e materiali contaminati;
Visto il verbale della riunione dell’Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall’articolo 5,
del DPR n. 44 del 28.03.2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le
valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e
tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle regioni interessate dalla zona individuata e di
quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l’attivazione di tutte le misure
di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;
Tenuto conto, pertanto, della necessità di vietare l’attività venatoria e le altre attività umane
all’aperto che, prevedendo l’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente
infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;
Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle forze di polizia nelle
relative attività di vigilanza e controllo;
Visto il provvedimento del Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell’11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero della salute, con il quale è stata istituita la zona come individuata sulla base dei criteri di
cui all’articolo 63, par. 1 del Reg. (UE)2020/687;
Considerato che, fino al caso confermato di Peste Suina Africana in un cinghiale nel Comune di
Ovada della Provincia di Alessandria, l’Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta
malattia, e che pertanto è fondamentale porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla
diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e
zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle
esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
(Divieto di attività venatoria e di altre attività all’aperto)
1. Nella zona stabilita in applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE)2020/687,
individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell’11 gennaio 2022 citato in
premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, sono
vietate ai sensi dell’articolo 65, lettera b) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi
tipologia. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia
di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell’attività e delle
specifiche caratteristiche dell’area coinvolta.
2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresì vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il
trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l’interazione diretta o indiretta con i
cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono
escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e
cura delle piante, comprese le attività selvicolturali. I servizi regionali competenti, su richiesta degli
interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attività
vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del CEREP.
3. I servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attività autorizzate in deroga
ai sensi dei commi 1 e 2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del
virus della PSA dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa.
4. La vigilanza sull’applicazione delle misure di cui al presente articolo è assicurata dai Servizi
veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze
dell’ordine.
Art. 2
(Ulteriori misure)
1. Nell’ambito dell’Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le
malattie animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, recante
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, sono
individuate le ulteriori misure per contrastare la diffusione della malattia, da adottarsi con decreto del
Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute.
Art. 3
(Disposizioni finali)
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. Le disposizioni di cui agli articoli
precedenti sono efficaci per 6 mesi a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
PESTE SUINA – ORDINANZA CONGIUNTA SALUTE/POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
