L’Associazione di Promozione Sociale (APS) è una categoria di Ente del Terzo Settore (ETS) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi; ed è proprio la destinazione delle attività che differisce le APS dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV), in questo ultimo caso, infatti, si parla prevalentemente di soggetti terzi come destinazione del proprio operato.
Dobbiamo salire di un livello e chiarire cosa si intende per Ente del Terzo Settore (ETS), nel fare questo deve essere considerato come punto di partenza il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 che definisce il Codice del Terzo Settore, dove viene fatto ordine in materia, sia civilistica che fiscale, ma soprattutto vengono identificati e descritti gli Enti che ne fanno parte. Nel dettaglio dell’art. 4 sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Vincolante per il riconoscimento l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 Procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, modalità di deposito degli atti, regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, potete trovare maggiori informazioni nelle pagine dedicata del Sito.
Vediamo di stabilire la connessione tra Pro Loco e APS; la Pro Loco dei giorni nostri è una struttura che promuove, anche dal punto di vista turistico e culturale, il Territorio di riferimento affiancando, enti locali, normalmente comuni, nello sviluppo di attività ed eventi.
Sappiamo che la Pro Loco è una Associazione senza “scopo di lucro”, nel caso di svolgimento di attività con rilevanza commerciale è possibile, dal punto di vista fiscale, utilizzare del regime forfetario (il riferimento base è la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 nata per le associazioni sportive ma applicabile alle associazioni senza scopo di lucro avendo come riferimento l’art.9 bis del DL 30 dicembre 1991 n. 417).
Un punto fermo del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è la riforma del Terzo Settore, il Codice del Terzo Settore (CTS) rappresenta il cardine su cui ruota l’attuazione del Decreto (e di conseguenza la riforma), ed è una norma del Codice ad abrogare il regime forfetario fiscale per tutte le associazioni che non sono Enti del Terzo Settore (ETS).
Quindi l’inquadramento della Pro Loco tra le tipologie dell’articolo 4 del Codice del Terzo Settore diventa un aspetto prioritario, Associazioni assimilabili alla Pro Loco sono Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), l’articolo 32 e l’articolo 35 chiariscono in modo univoco la differenza, per i due tipi di Associazione, della destinazione della propria attività come spiegato all’inizio di questo documento; alla luce di queste considerazioni possiamo affermare che la forma giuridica ottimale per una Pro Loco è l’Associazione di Promozione Sociale. Ricordando vincolante l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), a questo punto l’Associazione di Promozione Sociale rientra nell’applicabilità delle specifiche norme fiscali previste dagli articoli 85 e 86 del Codice del Terzo Settore, in particolare nell’articolo 86 vengono reintrodotte in forma migliorativa le regole del regime forfetario.
Assodato che per una Pro Loco è necessario qualificarsi fra gli Enti del Terzo Settore secondo le regole del Codice del Terzo Settore, inizia quindi il percorso per essere Associazione di Promozione Sociale, un percorso dove sono richiesti attenti allineamenti all’evoluzione giuridica, alle variazioni statutarie da adottare, nascono con l’inquadramento come Associazione di Promozione Sociale importanti opportunità ma anche obblighi e regole di tipo contabile e rendicontativo, con conseguenti criticità nel caso di inadempienze.
Con la riforma del Terzo Settore le prospettive per il futuro di una Pro Loco sono sicuramente interessanti, Ente ProLoco Piemonte è vicina alle Pro Loco per le fasi di valutazione ed approfondimento, per garantire le informazioni necessarie nel formulare le scelte più opportune, attenta alle esigenze di ogni specificità e realtà. Ricordiamo, per avvalorare quanto appena affermato, un fondamento della nostra Missione:
“… Le Pro loco e le Associazioni di volontariato, riconosciute dall’art. 18 della Costituzione Italiana, sono fondamentali per attuare il principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della stessa costituzione e vanno sostenute, indirizzate con l’aiuto di servizi che rendano più efficace la loro attività sul territorio anche con azioni mirate a rappresentarle presso le Istituzioni pubbliche, nazionali, regionali e comunali evidenziandone la loro portata ed efficacia per la valorizzazione turistica, culturale, enogastronomica e per il sostegno sociale di solidarietà sul territorio…
… L’Ente ProLoco Piemonte riconosce alle proprie associate la propria vicinanza nei momenti di difficoltà sulla base della solidarietà comune; la sua azione è prioritariamente rivolta alla costruzione di una società solidale che, pur rispettando la specificità dei territorio, si basi sui principi fondamentali della condivisione delle decisioni e della collaborazione operativa e solidale…”
Non sono parole su un foglio ma ciò che anima il nostro quotidiano.